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Certificazione impianti casa 22/08/2008
Abrogazione consegna certificazione impianti all’acquirente
22 agosto 2008
L’Art. 35 del DL 112/2008 abroga l'Art. 13 del DM 37/2008 che disponeva l'obbligo di consegna al compratore, da parte del proprietario dell'immobile, della documentazione inerente la sicurezza degli impianti (dichiarazione di conformità, di rispondenza, ecc.).
Decade quindi di conseguenza anche l'obbligo di riportare sul contratto di vendita la cosiddetta "clausola di garanzia", con la quale il venditore si accorda col compratore riguardo detta documentazione e riguardo la responsabilità inerente la sicurezza degli impianti presenti nella casa.
In data odierna, con la conversione in legge del decreto, sono state inoltre abrogate le disposizioni (D.lgs. 192/2005) che prevedevano, in caso di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso, l'obbligo di allegare l'attestato di "certificazione energetica" in originale o in copia autenticata (in caso di affitto bastava mettere a disposizione il documento all'inquilino o consegnargliene una copia), obbligo, che se non rispettato, poteva portare all'annullamento del contratto.
In un'ottica prudenziale, il Consiglio nazionale del notariato ritiene che tale obbligo sia ancora in vigore nelle regioni che hanno già legiferato in merito, come Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia Romagna.